Ottobre 3, 2008...8:38 pm

Cartelle da impazzire

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Da mesi stanno arrivando ai cittadini romani una valanga di diffide per il pagamento di multe risalenti fino a dieci, quindici anni fa. Niente da dire, magari ti fa rabbia soltanto stare in un un paese dove negli ultimi anni si è condonato di tutto, in tutte le maniere, dall’evasione fiscale agli abusi edilizi, dal falso in bilancio ai reati penali, tranne le multe: quelle non ti mollano mai, ma tant’è.
Poiché però le cifre sono cospicue, fino a uno, due, tre stipendi, molti cercano indicazioni sulle possibilità di rateizzare il debito.
Sulla diffida non c’è una parola per informare della possibilità di chiedere la rateazione, il bollettino allegato è solo per la cifra intera, che tanti non possono pagare, per gli stessi motivi per cui hanno accumulato quel debito.
Però c’è scritto: per informazioni rivolgersi a www.equitaliagerit.it
Sul sito si può trovare una Guida pratica per il cittadino contribuente. A pagina 11 della guida si illustra Il pagamento a rate.
Si esordisce con la domanda:
A chi bisogna rivolgersi per chiedere la rateazione delle cartelle di pagamento?
La risposta non lascia dubbi:
I contribuenti che si trovano in temporanea (perché temporanea? e se non è temporanea? ndr) situazione di obiettiva difficoltà e, quindi, sono nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, devono rivolgersi da marzo 2008 agli sportelli dell’Agente della riscossione per ottenere la rateazione del debito. Va presentata domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione (quale? ndr). La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). L’importo della rata, salvo eccezioni, e di 100 euro
Perfetto. Tutto chiaro.
C’è solo un problema: non è vero.
La norma (legge 31/2008) che ha affidato a Equitalia la facoltà di concedere la rateazione si applica infatti alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorita’ amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali e fa salva per le restanti entrate iscritte a ruolo la possibilità di diversa determinazione dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.
In sostanza Equitalia può certamente concedere la rateazione delle somme iscritte a ruolo dallo Stato e dagli Enti nazionali, mentre per tutte le altre somme iscritte a ruolo da Regioni, Province, Comuni, etc., quali multe, tarsu, tassa di possesso, etc, occorre verificare se gli enti creditori non abbiano deciso di mantenere a sé stessi la facoltà di concedere la rateazione.
Il cittadino che non si sia fermato alla consultazione della Guida pratica per il cittadino contribuente può verificarlo ancora sul sito di Equitalia.
Sotto la improbabile voce Tabelle di riferimento  potrà scaricare l’elenco degli Enti che continueranno a esercitare in proprio la facoltà di emettere provvedimenti di rateazione; potrà così trovare 76 voci per il Comune di Roma, tra dipartimenti, municipi e un numero spropositato di circoscrizioni (ma non sono la stessa cosa dei municipi?). Troverà così la circoscrizione XXX, la XLIII, la XLVI, persino la XLIX (per chi non lo sa, Roma ha venti circoscrizioni).
In conclusione, il malcapitato cittadino romano (o degli altri comuni che si sono comportati come Roma) che debba chiedere la rateazione di multe e altre somme non erariali, grazie all’ausilio della Guida pratica per il cittadino contribuente, si farà una sua bella inutile fila dall’agente della riscossione per vedersi rispedire al Comune. Complimenti per la semplificazione.

2 Commenti

  • quindi non possiamo chiedere rateazioni?

  • A Equitalia può essere chiesta certamente la rateazione di tributi statali (Irpef, contributi previdenziali, etc.).
    Per le somme che non sono dovute allo Stato o agli enti nazionali (multe, ICI, TARSU, tassa di possesso, etc.), bisogna verificare se l’ente creditore ha deciso di gestire in proprio le richieste di rateazione, nel qual caso bisogna rivolgersi all’ente creditore.


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