Get out, you’re nothing but a lot of talk and a badge!
Ovvero: Ma vattene, sei solo chiacchiere e distintivo! Urlava Al Capone al poliziotto Ness nel film “Gli intoccabili” di Brian De Palma.
Viene in mente questa battuta, guardando quello che sta combinando il ministro Brunetta.
Se non ci si ferma ai proclami, al fiume di esternazioni, comunicati stampa, interviste, spesso vere e proprie provocazioni, che non meritano commento perché l’unica finalità è solo quella di provocare commenti, ci si accorge della distanza tra i proclami e i fatti.
Un esempio?
Uno degli obiettivi sbandierati del processo di riforma era la previsione di un indennizzo forfetario per il ritardo della pubblica amministrazione nell’espletamento di una pratica rispetto ai termini previsti. In sostanza una forte molla per tutti i cittadini per chiedere di conoscere i tempi di evasione di una pratica e per pretenderne il rispetto.
Tale previsione era contenuta in uno dei disegni di legge in discussione in Parlamento, l’Atto Camera 1441-bis, che all’articolo 26 (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento) prevedeva:
2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, e con l’esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.
3. Con regolamento, emanato su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni determinano modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.
Nel testo approvato dalla Camera il 2 ottobre scorso, ora Atto Senato n. 1082, semplicemente questa previsione non c’è più, sparita, volatilizzata, cancellata da un emendamento governativo.
Né di questo il ministro può incolpare l’opposizione, dato che la proposta non era che una riedizione di una norma già prevista da una delle leggi Bassanini, ma mai attuata, e riproposta dal ministro Nicolais (governo Prodi) nella scorsa legislatura.
Solo chiacchiere e distintivo.
